lunedì 05 Novembre 2018

Perché è necessario procedere con l’analisi della vulnerabilità sismica e determinare l’indice di rischio (IR) degli edifici produttivi

I vari eventi sismici che hanno colpito in questi anni il nostro paese, al di là delle vittime e dei danni provocati, hanno messo in evidenza l’elevata vulnerabilità delle costruzioni a uso produttivo, costruite prima della classificazione sismica.

Diventa quindi rilevante valutare la sicurezza di tali costruzioni e individuare precisi interventi di prevenzione e protezione per garantire l'incolumità dei lavoratori e per contenere i danni umani e materiali di un eventuale terremoto.

L’ordinanza 3274/2003 al suo art. 2, comma 3 sancisce l’obbligo di eseguire la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici strategici esistenti. Tale ordinanza diede prima priorità alle zone a maggior intensità sismica, ovvero zone I, II, III e in ultima la IV.

Pertanto la verifica di vulnerabilità sismica di edifici esistenti anche classificati come non strategici, è da considerarsi auspicabile ai sensi delle norme sulle costruzioni NTC 2008 e NTC 2018, con particolare attenzione sui fabbricati che hanno subito nel tempo interventi che ne hanno modificano la statica stessa, attraverso interventi edilizi successivi, modifiche di destinazione d’uso, inserimento di attrezzature produttive che interagiscono con le strutture stesse, ecc.

Comunque, la legislazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ovvero la legge 81 del 2008, attraverso alcune sentenze successive ai crolli avvenuti dopo il sisma dell’Emilia del 2012, richiama indirettamente (nelle responsabilità dell’RSPP) la necessità di eseguire tale verifica intesa come gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro con riferimento alle strutture che li ospitano. Anche in questo caso è stato però riconosciuto che la verifica di vulnerabilità è intesa come analisi dell’evoluzione di un rischio e il relativo intervento come opera di mitigazione di quest’ultimo. In questo caso le sentenze hanno riconosciuto come vincolante l’esecuzione della verifica di vulnerabilità per permettere all’RSPP una corretta analisi della gestione del rischio; la messa totale in sicurezza, ovvero l’adeguamento sismico, piuttosto che la mitigazione del rischio, ovvero il miglioramento sismico, viene demandata al datore di lavoro in relazione alle disponibilità e a specifici piani di investimento da attuare sui luoghi di lavoro per limitare il rischio.

Dobbiamo chiarire che le condizioni di legittimità nell’uso degli immobili, (quali agibilità, collaudo, ecc), non rappresentano uno standard sufficiente di sicurezza, a meno che il fabbricato non sia stato costruito con criteri antisismici e non abbia subito modificazioni anche in relazione alla dotazione impiantistica e di attrezzature presenti per la produzione. E’ inoltre evidente che l’acquisizione di dati sommari sulle opere, con carattere di sola rilevazione statistica, difficilmente può risultare sufficiente a caratterizzare in modo adeguato il rischio sismico.

La valutazione è particolarmente importante non solamente per le aziende operanti in capannoni industriali di tipo prefabbricato non costruiti con criteri antisismici, ma anche per tutti quegli edifici a struttura mista (cemento, acciaio, laterizio, ecc,), in quanto è ormai stata acquisita una consapevolezza diffusa, supportata da un’ampia letteratura scientifica, circa la loro elevata vulnerabilità sismica; particolare criticità si rilevano nei casi in cui l’edificio ha subito nel corso del tempo, trasformazioni, modifiche dimensionali, di destinazione, unite al fatto che sulle strutture o sulle opere di tamponamento sono state fissate apparecchiature-impianti legati alla produzione.

L’art. 29 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. richiede che la valutazione dei rischi venga rielaborata in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.

L’art. 2087 del Codice Civile impone all’imprenditore di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”; gli eventi sismici degli ultimi anni hanno fatto in modo che il progresso tecnico-scientifico sia in grado di permettere l’individuazione di metodi efficaci di valutazione del rischio e il suo abbattimento.

La valutazione deve essere fatta secondo quanto previsto dal Cap. 8, costruzioni esistenti. Del D.M. 14/01/2008 e del D.M. 17/01/2018 (NTC 2008-2018) e del relativo capitolo contenute nella Circolare 2/02/2009 n°617, da un tecnico abilitato iscritto ad un ordine professionale.

IL VANTAGGIO DI METTERE IN “SICUREZZA” GLI IMMOBILI - “SISMABONUS”

I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires).

Dal 01/01/2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche 1-2-3, individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).

La Leonardo, grazie ad uno staff di professionisti del settore è in grado di effettuare le verifiche di Vulnerabilità come previsto dalla vigente normativa antisismica.


Per Maggiori informazioni contattare : 

Dott.ssa Francesca Travaglini

Cell  + 39 3487102496

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