martedì 02 Ottobre 2018
E-learning: il datore di lavoro non è un soggetto formatore
In materia di sicurezza sul lavoro le aziende possono formare i lavoratori anche in modalità e-learning. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con istanza di interpello n. 7 del 2018, ha chiesto il parere della Commissione per gli interpelli in merito ai soggetti formatori e organizzatori dei corsi: possono essere anche i datori di lavoro?
La formazione per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro costituisce
un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto
organizzatore dei corsi, i quali possono essere svolti sia in modalità
frontale sia in modalità e-learning (D.Lgs. n. 81/2018 all’art. 37).
Con l’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 si amplia le possibilità di formazione in modalità e-learning all’aggiornamento per Rspp (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) e Aspp (addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ed indica i collaboratori dell’RSPP nelle attività di prevenzione) e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nell’allegato II dello stesso accordo.
Di seguito il chiarimento nell'interpello n.7/2018 proposto dalla Consiglio Nazionale delle Ricerche:
Con l' interpello numero 7/2018 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad una istanza avanzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il CNR chiedeva alla Commissione di pronunciarsi circa la corretta applicazione dell'Allegato II dell'Accordo del 7 luglio del 2016 nel punto A relativo ai
“Requisiti e specifiche di carattere organizzativo" esclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp e non anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità e-learning per i propri lavoratori secondo le modalità e i criteri previsti dall’accordo.
Infatti, l’art.37 del D.Lgs 81/08 e smi e il successivo accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità e-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell’Allegato I.
La Commissione Interpelli sottolinea che occorre considerare che l’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nella parte titolata “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”, in punto di premessa, ravvisa esplicitamente “la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l’allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina.
Sulla base di ciò, la Commissione ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e – learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II.