mercoledì 21 Novembre 2018

Chiarimenti sugli obblighi formativi di RSPP e coordinatori per la sicurezza

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diffuso la Circolare datata 16/10/2018, n. 296, con la quale fornisce chiarimenti sulla formazione e l'aggiornamento per RSPP e CSP/CSE, sulla base dell'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016.

La Circolare verte in particolare sull’assolvimento dell'aggiornamento per il tramite di convegni e seminari e sul quinquennio di aggiornamento, e fornisce altresì tabelle riepilogative dei criteri dei corsi di formazione ed aggiornamento per le figure professionali in oggetto.

Il CNI sottolinea e conferma che la partecipazione ai corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza conferisce validità anche come aggiornamento per RSPP/ASPP ed è valido anche il viceversa.

È sottointeso che il professionista matura le ore di aggiornamento relative alla qualifica professionale di riferimento se possiede i requisiti di abilitazione alla qualifica.

Facendo un esempio, un professionista che possiede la qualifica di RSPP, perché ha frequentato i corsi previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 (Moduli A, B, e C), e che possiede la qualifica di coordinatore per la sicurezza, perché ha frequentato il corso di 120 ore previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 medesimo, partecipando ad un corso di aggiornamento per RSPP/ASPP, ai sensi dell'Acc. Conf. Stato-Regioni 07/07/2016, n. 128/CSR, matura le ore di aggiornamento per entrambe le figure RSPP/ASPP e CSP/CSE, e viceversa.

Se invece il professionista non possiede la qualifica di coordinatore, è chiaro che la partecipazione al corso di aggiornamento per RSPP/ASPP non potrà essere valida all'aggiornamento di coordinatore per la sicurezza, in quanto non possiede il requisito base (frequenza del corso di 120 ore ex art. 98 del D.Lgs. 81/2008).

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